estratto da http://digilander.libero.it/coranoislam/costituzione.html
Art. 8, 2° comma, della Costituzione italiana:
"Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano".
1) la poligamia, dato che un musulmano può sposare fino a 4 mogli, rendendo non egualitario il rapporto uomo donna;
2) la pena di morte per apostati, adulteri ed omosessuali; confermata da
tutte e quattro le scuole coraniche, e pertanto non suscettibile di
smentite, è una realtà mai messa in discussione da nessun organo
dirigente islamico;
3) la superiorità del musulmano sul non musulmano e dell’uomo sulla
donna, chiaramente desumibili sia dalle fonti religiose islamiche
(Corano e Sharia), che da documenti istituzionali, come ad esempio la
Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo.
D’altra parte, non sarebbe necessario ricorrere alla nostra Costituzione
per realizzare la gravità di questi, come di altri, aspetti dell’islam.
Accenniamo, puramente a titolo esemplificativo, altri articoli della
Costituzione che, più nello specifico, sono in netto contrasto con
quanto predicato dalla religione islamica:
Art. 2 “…i diritti inviolabili dell’uomo…”
Art. 3 “pari dignità sociale… senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione”
Art. 13 “La libertà personale è inviolabile…” (quando invece nella
Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo, la libertà individuale
viene subordinata alla sharia)
Art. 27 “Non è ammessa la pena di morte…”
Art. 29 “Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi…”